Una proposta di legge per impedire che gli animali domestici vengano pignorati
Mentre in Francia si stanno muovendo i primi decisivi passi verso la modifica del Codice Civile per far sì che gli animali domestici non vengano più considerati “beni mobili”, ma “esseri viventi dotati di sensibilità”, in Italia arriva una proposta di legge per impedirne il pignoramento.
La proposta della Brambilla
"La presente proposta di legge intende vietare di sottoporre gli animali domestici a pignoramento e ad asta giudiziaria”, con queste parole inizia la proposta di legge delle deputate Michela Vittoria Brambilla e Giuseppina Castiello che in questi ultimi giorni ha visto un forte sostegno mediatico attraverso la petizione online “#giulezampe” lanciata dalla giornalista Tessa Gelisio. Purtroppo infatti nel Bel Paese gli animali domestici sono considerati “beni mobili”, il che significa che possono essere trattati proprio come una lampada o un televisore.
Oggetti animali
In caso di guai finanziari, al cittadino italiano può dunque essere tolto da casa il migliore amico a 4 zampe. Come prevede l'art 513 del Codice di Procedura Civile, “L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”. Capita di trovare cani o gatti alle aste giudiziarie, animali indifesi che vengono adottati da nuove famiglie, mentre altri oggetti, come le fedi nuziali, secondo quanto previsto dall'art. 514 del Codice di Procedura Civile, non sono pignorabili.
Il loro valore economico
Nella realtà dei fatti, non è così semplice pignorare un animale, visto che per farlo bisognerebbe conferirgli un valore di tipo economico. Il Codice di Procedura Civile fa riferimento infatti a “beni utilmente pignorabili” che possano cioè essere trasformati in denaro. Ma il valore degli animali domestici, in quanto affettivi, non è commercialmente traducibile.
Animali non domestici
Diversa è invece la situazione per gli animali non domestici, come specifica lo stesso art. 2911 – bis proposto. In questo caso infatti il valore economico può essere calcolato, ma per procede con il pignoramento, “lo scopo patrimoniale o lucrativo deve risultare esclusivamente da un’idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all’ufficiale giudiziario all’atto della richiesta del pignoramento”. In assenza della suddetta documentazione, non deve essere possibile procede con il pignoramento.