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Suicidio assistito: le differenze con l’eutanasia e cosa prevede la Legge italiana

Cosa sono il suicidio assistito e l’eutanasia, quali sono le differenze, come si praticano e cosa dice la Legge in Italia e in Europa. I casi di DJ Fabo e Sibilla Barbieri legati alla storica sentenza 242/2019.
A cura di Andrea Centini
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Il suicidio assistito e l'eutanasia sono da tempo al centro di accesi dibattiti etici, politici e religiosi, che si inaspriscono quando i riflettori vengono puntati su casi mediatici come quello di Dj Fabo e dell'attrice romana Sibilla Barbieri, entrambi recatisi in Svizzera per sottoporsi alla "dolce morte". Le procedure non hanno una regolamentazione univoca e spesso i malati terminali a compiere vere e proprie migrazioni per vedere esaudito l'ultimo desiderio. Emblematica la situazione in Italia, dalla quale ogni anno partono centinaia di connazionali proprio verso la Svizzera per porre fine alla propria esistenza. Ma il suicidio assistito e l'eutanasia non sono la stessa cosa, come affermato dal Comitato di Bioetica: vediamo quali sono le differenze, come si praticano e cosa prevede la legge.

eutanasia cover

Cos'è il suicidio assistito

Come specificato dal Comitato Nazionale per la Bioetica in un documento, il suicidio assistito (aiuto o assistenza al suicidio) prevede che è chi è interessato a porre fine alla propria vita a compiere il gesto estremo che determina la morte. Questo atto è reso possibile dalla collaborazione di un terzo – ad esempio un medico – che può prescrivere e porgere il farmaco letale “nell’orizzonte di un certo spazio temporale e nel rispetto di rigide condizioni previste dal legislatore”. Per le persone che fisicamente non possono autosomministrarsi il composto (ad esempio i pazienti tetraplegici, come quelli coinvolti in diversi casi balzati agli onori della cronaca) possono intervenire dei macchinari che le aiutano nell'operazione. Il suicidio assistito si differenzia nettamente dalla sedazione palliativa, una procedura farmacologica volta a lenire le sofferenze di una malattia allo stadio terminale – riducendo o abbattendo lo stato di coscienza – ma che non anticipa in alcun modo la morte del paziente.

Le differenze con l'eutanasia

Come specificato, suicidio assistito ed eutanasia sono due procedure differenti. Il termine eutanasia deriva dal greco e significa letteralmente ‘buona morte‘, benché più comunemente venga chiamata ‘dolce morte'. Essa rappresenta l'atto di porre fine alla vita di un soggetto che desidera morire, a causa di condizioni cliniche estremamente compromesse, dolorose e irrecuperabili. È una morte serena e indolore. L'eutanasia richiede sempre l'intervento di un medico. Ciò significa che è sempre un soggetto esterno a somministrare il farmaco o a sospendere le cure mediche che mantengono in vita il paziente. Questa è la differenza fondamentale col suicidio assistito, dato che in quest'ultimo caso, come spiegato nel paragrafo precedente, è chi desidera morire che compie l'atto che lo porta alla morte.

L'eutanasia viene definita attiva diretta quando è provocata dai farmaci, mentre è attiva indiretta se vengono somministrati farmaci che accorciano la vita del paziente, ad esempio per alleviarne il dolore. Può essere anche passiva, ovvero quando vengono sospese le cure mediche necessarie per mantenere in vita il soggetto malato. È volontaria quando c'è esplicita richiesta nel testamento biologico o fatta nel pieno delle facoltà mentali, mentre può essere non volontaria se ad esprimerne la volontà è un soggetto terzo, come nei casi che coinvolgono i bambini o soggetti in stato vegetativo.

Lo stato vegetativo è una possibile evoluzione del coma e può essere di tipo persistente o permanente. In esso il paziente riapre gli occhi, ha un ciclo sonno-veglia ma non manifesta alcuna capacità cognitiva: non ha consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante. Vi finisce l'1 percento dei pazienti in coma ed è la condizione legata a celebri dispute legali in tema di eutanasia, come quelle che hanno coinvolto i famigliari di Eluana Englaro e dell'americana Terri Schiavo.

Cosa dice la Legge in Italia

In Italia, come specificato anche dall'Associazione Luca Coscioni che da anni si batte in prima linea per la legalizzazione di queste procedure, attualmente l’eutanasia costituisce un vero e proprio reato. Dal punto di vista della Legge rientra nelle ipotesi previste e “punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio)” del Codice Penale. Per quanto concerne il suicidio assistito ci sono state delle recenti e significative evoluzioni, ottenute proprio grazie alle battaglie portate avanti da Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni, dai pazienti e dai famigliari di persone che desideravano porre fine alla propria vita. In determinati casi “il suicidio medicalmente assistito e la sospensione delle cure – intesa come “eutanasia passiva” – costituisce un diritto inviolabile”, spiega l'associazione, sulla base della storica sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. È doveroso sottolineare che, in base alla suddetta sentenza, il paziente che può ottenere l'autorizzazione al suicidio assistito deve rispettare determinati criteri: deve essere pienamente capace di intendere e volere al momento della richiesta; essere affetto da una patologia irreversibile che determina enormi sofferenze dal punto di vista psichicofisico; essere sottoposto a una procedura di sostegno vitale, come ad esempio un ventilatore meccanico, una emodialisi. Solo in presenza di queste condizioni sussiste la non punibilità per chi accompagna il paziente verso la “dolce morte”. Il disegno di legge associato al fine vita, seguito a questa sentenza, è stato approvato dalla Camera nel 2022 ma deve essere ancora approvato al Senato.

Tornando al discorso sull'eutanasia, che ribadiamo essere illegale nel nostro Paese, poiché l'articolo 32 della Costituzione sottolinea che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e la sospensione dell'accanimento terapeutico non è considerata eutanasia, attorno a queste definizioni si sono combattute battaglie legali che hanno occupato le prime pagine dei quotidiani italiani per molti anni. Si ricordino i casi di Eluana Englaro, Elena Moroni e Piergiorgio Welby.

Le leggi sul suicidio assistito in Europa

In Europa il suicidio assistito non è legato a una normativa comunitaria, ma è regolamentato dalle leggi dei singoli Paesi. Ciò significa che la procedura può essere legale, illegale o depenalizzata a seconda della legislazione locale. In Belgio, ad esempio, come riportato dalla pagina “Biodiritto” dell'Università di Trento, la Legge sull’eutanasia del 28 maggio 2002 prevede l'eutanasia di pazienti capaci di intendere e di volere in condizioni di estrema sofferenza, dovuta a malattie gravi e incurabili. Nel 2014 è stata estesa ai minori. Nei Paesi Bassi sono legali sia l'eutanasia che il suicidio assistito, a patto che si rispettino rigidi criteri analoghi a quelli del Belgio e che il paziente abbia espresso chiaramente (e ripetutamente) la volontà di morire. Nel 2016 è balzato agli onori della cronaca il caso di una 20 enne che si sottopose a eutanasia dopo un decennio di abusi sessuali (dai 5 ai 15 anni). Dal 16 marzo del 2009 una legge affine era stata introdotta anche in Lussemburgo. Particolarmente significativa la “Legge organica sull’eutanasia” del 18 marzo 2021 introdotta in Spagna, in cui l'eutanasia viene definita un “diritto di richiedere e ottenere l’aiuto necessario a morire”, come indicato da Biodiritto. In pratica è stata autorizzata l'eutanasia attiva diretta (il settimo Paese al mondo a farlo). Anche in questo caso, comunque, il paziente – solo maggiorenne – deve essere affetto da una patologia grave che produce sofferenza intollerabile e deve aver espresso la propria volontà in modo libero, informato e ripetuto.

In Francia c'è la Legge Leonetti del 2005 (aggiornata nel 2016) che legalizza l'eutanasia passiva: in pratica, il paziente ha il diritto di rifiutare o interrompere il trattamento medico che ritiene inutile e che lo mantenga in vita artificialmente. In Paesi del Nord come Danimarca, Norvegia e Svezia l'eutanasia è illegale, ma in quest'ultima è consentito il suicidio assistito. In Portogallo le pratiche sono state depenalizzate definitivamente solo nel maggio 2023, dopo un lungo iter legislativo (prima era tra i Paesi più restrittivi, dove non si potevano sospendere idratazione e alimentazione). In Svizzera è un reato l'eutanasia, mentre non lo è l'assistenza al suicido. Vista la vicinanza all'Italia molti concittadini si rivolgono proprio alle strutture elvetiche che la praticano. Un trattamento supera i 10.000 Euro e molti si ritirano per il costo dopo aver chiesto informazioni; poco meno della metà degli interessati desiste dopo i colloqui con medici e psicologi. Il suicidio assistito in Svizzera è legato all'utilizzo di un potentissimo narcotico, il pentobarbital, che provoca un arresto cardiaco durante il sonno profondo.

Il caso Dj Fabo e Marco Cappato

Tra i casi che più di tutti hanno smosso le coscienze sul tema dell'eutanasia vi è stato quello dell'ex dj Fabiano “Fabo” Antoniani, divenuto tetraplegico e cieco in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nel 2014. Poiché la legge sull'approvazione dell'eutanasia era arenata in Parlamento da lunghissimo tempo, il giovane si appellò al Presidente della Repubblica affinché ne sbloccasse l'iter al più presto. Non ricevendo risposte appropriate dalle istituzioni italiane, Fabo – che compì 40 anni il 9 febbraio 2017 – decise di morire proprio in Svizzera. Si è spense la mattina del 27 febbraio 2017 alle 11:40 attraverso il suicidio assistito; a comunicarne il decesso Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni che lo accompagnò nel suo ultimo viaggio. Il suicidio medicalmente assistito è divenuto possibile in specifiche circostanze in Italia proprio grazie all'azione di disobbedienza civile di Marco Cappato e all’aiuto fornito a dj Fabo, sfociata nella sentenza 242 della Corte costituzionale. La Corte d'Assise di Milano assolse Cappato dall'accusa di aiuto al suicidio perché "il fatto non sussiste". A seguito della sentenza 242/2019 il primo caso di suicidio assistito autorizzato nel nostro Paese ci fu il 23 novembre 2021, l'Asur Marche ha dato il via libera alla somministrazione del farmaco letale al quarantatreenne "Mario" (nome di fantasia) un uomo tetraplegico da dieci anni, che da tempo chiedeva di poter decidere della propria vita. "Mi sento più leggero, mi sono svuotato di tutta la tensione accumulata in questi anni", disse Mario quando arrivò l'autorizzazione.

Il caso di Sibilla Barbieri

A novembre del 2023 è balzato agli onori della cronaca nazionale il caso dell'attrice e regista romana Sibilla Barbieri, deceduta in Svizzera dopo essersi sottoposta al suicidio assistito. In Italia, infatti, sulla base dei criteri che disciplinano questa pratica, la ASL di Roma le aveva negato l'autorizzazione, come riportato dall'Associazione Luca Coscioni. La donna, 58 anni, era paziente oncologica allo stadio terminale. Secondo quanto riportato dall'associazione, alla donna mancava il requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale, pur dipendendo da ossigenoterapia e farmaci per il dolore, "che, se interrotti, avrebbero portato velocemente a una morte dolorosa". Ad accompagnarla in Svizzera il figlio e l'ex senatore dei Radicali Marco Perduca, entrambi si sono autodenunciati. Lo stesso ha fatto Marco Cappato, essendo legale rappresentante dell'Associazione Soccorso Civile che ha organizzato il viaggio in Svizzera.

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